Pareri Legali: Se il marito non fa il marito rischia risarcimento danni?
SE IL MARITO NON FA IL MARITO PUO’ ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI
Mio marito ingrassa, mio marito non mi porta mai da nessuna parte, mio marito vive per il calcio, mio marito è sempre al bar, mio marito non mi regala mai nulla, mio marito non mi aiuta nelle faccende domestiche.
“Mio marito” sembra quasi un estraneo, potrebbero dire alcune mogli.
“Mio marito” non ottempera ai doveri previsti in caso di matrimonio, potrebbe puntualizzare una consorte in possesso di qualche rudimento giuridico.
E per questo decisa ad andare fino in fondo.
Cos’è successo di così importante da meritare un commento?
Due persone, dopo sette anni di fidanzamento, si sposano; tuttavia una gravidanza non desiderata si verifica prima ancora che i fiori d’arancio appassiscano.
E come reagisce l’uomo?
Si va ben oltre la (obiettivamente) classica infantil-paura del sesso forte; e si va ben oltre la altrettanto classica fuga dalle responsabilità del pater familias.
Infatti, alla notizia di essere in procinto di divenire padre, il marito ha una reazione tanto scomposta quanto censurabile; da un lato dichiara di non voler proseguire oltre la convivenza matrimoniale, dall’altro invita la consorte ad interrompere la gravidanza.
Ricevendo un fermo rifiuto, il marito si assenta lungamente dal domicilio domestico (anche di notte e anche per più giorni consecutivi) e mostra un atteggiamento di totale chiusura verso la moglie, anche nei momenti di bisogno di questa, rendendosi talvolta irreperibile e comunicando, talaltra, con laconici messaggi scritti.
Da ultimo, non certo in ordine di importanza, l’uomo intrattiene, già durante la gestazione, una relazione extra coniugale.
Nell’inevitabile procedimento di separazione la moglie cerca la rivincita chiedendo che il marito venga condannato a risarcirle il danno morale arrecatole con la condotta analizzata.
Ma il codice civile italiano, se da un lato prevede che i coniugi abbiano reciprocamente dei doveri, tuttavia non sanziona con il risarcimento dei danni l’eventuale inottemperanza dei doveri stessi.
Pertanto, in teoria, la donna non poteva ottenere alcunchè.
Se non che il giudice, probabilmente convinto di dover saggiamente condannare la condotta deprecabile del marito, forzando indubbiamente le norme matrimoniali, condannava quest’ultimo a pagare alla moglie una somma pari a 5.000 euro circa, somma che indubbiamente non è elevata ma che considerando l’assoluta novità della presa di posizione è comunque ragguardevole.
Nulla da dire sulla pronuncia; ma se il principio espresso dovesse applicarsi per ogni tipo di violazione dei doveri coniugali, anche per le mancanze più comuni cioè, e non soltanto per le ipotesi più gravi?
I mariti, obesi, calciofili, che canticchiano “quattro amici al bar” e non conoscono la differenza fra una lavatrice ed una lavastoviglie, tremano.
Dottor Francesco Biagini
Patrocinatore Legale
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