Responsabilità e Indennizzo nel trasloco: cosa dice la legge?
In questo articolo vedremo come evitare spiacevoli inconveniente prendendo le giuste precauzioni, ma vedremo anche cosa dice la legge in caso di responsabilità del traslocatore e che indennizzo è previsto.La prima cosa da fare è chiedere un preventivo, solitamente gratuito, che deve contenere cifre e dettagli una volta accettato diventa un contratto di trasloco obbligatorio sia per il traslocatore che per il cliente.
Il preventivo, così come il successivo contratto, deve necessariamente contenere i seguenti punti:
– il tipo di trasloco scelto
– il volume di mobilio
– la distanza da percorrere
– le date
– le somme da pagare.Inoltre deve comportare le condizioni generali di esecuzione dei trasporti In particolare le condizioni di inizio in caso di perdita o di rotture punto
Responsabilità del traslocatore
Come tutti i trasportatori il traslocatore è ritenuto responsabile delle perdite o delle avarie dei beni trasportati ed ha l’obbligo di consegnare la merce nel termine previsto e nello stato in cui erano state consegnate al traslocatore. E dunque responsabile a pieno titolo salvo che la perdita o l’avaria dipende da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa stessa o se voi stessi avete commesso un errore. ad esempio nell’imballaggio della merce qualora che abbiate provveduto voi personalmente.
Risarcimento danni da trasloco
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve si presume che esse non presentino vizi apparenti d’imballaggio. La presunzione di responsabilità posta a carico del vettore può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno e del conseguente inadempimento da un evento positivamente identificato del tutto estranee al vettore stesso ricollegabile al caso fortuito e alla forza maggiore.
L’indennizzo in caso di danni
Al momento della riconsegna il cliente può accettare i propri oggetti con o senza riserve sulle loro condizioni la accettazione. L’accettazione senza riserve comporta l’annullamento di ogni contestazione per ottenere il risarcimento in caso di avaria tranne in caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono comunque salve le azioni per perdita parziale o avaria non riconoscibile al momento della riconsegna purché in quest’ultimo caso il danno sia denunciato appena conosciuto e non oltre 8 giorni dopo il ricevimento.
Nel caso di accettazione della merce con riserva invece il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese prima della riconsegna l’identità e lo stato delle cose trasportate.
L’accertamento dello stato della merce viene fatto secondo le norme del Codice di Procedura Civile. A secondo del risultato si decide poi se procedere per i danni oppure no.
Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsare le spese a risarcire il danno. A questo proposito vi suggeriamo di informarvi prima se il vettore ha una sua polizza di assicurazione in questo modo potrete così evitare spiacevoli discussioni.
Come si calcola il danno?
Il danno derivante dalla perdita o dall’ avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente delle cose nel luogo e al tempo della riconsegna. Questa disposizione del codice civile non esclude la risarcibilità anche degli eventuali ulteriori danni connessi alla perdita delle cose trasportate. Tra questi vi può rientrare anche il lucro cessante e cioè il mancato guadagno che il destinatario contava di trarre delle cose trasportate, sempre che il danno costituisca conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento degli obblighi gravano sul vettore.